Articolo 1 Caccia al cinghiale in forma collettiva
- La caccia al cinghiale in forma collettiva può essere esercitata nelle seguenti forme:
- a) Caccia in braccata. L’azione di caccia si svolge in forma collettiva (squadra) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di ausiliari (cani) con relativi conduttori anch’essi armati all’interno della “zona” assegnata. Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 20 cacciatori e di un massimo di 40, abilitati alla caccia collettiva (art. 1 comma 2). Per ogni singola battuta di caccia in braccata il numero minimo di partecipanti è pari a 12 cacciatori; non vi sono limiti per il numero di cani utilizzati. Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.
Possono partecipare alla battuta/braccata, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sino ad un massimo di 5 “ospiti” invitati dal caposquadra. Se i cacciatori “ospiti” risultano extra-regionali sarà necessario che siano iscritti ad un ATC regionale o che siano in possesso del codice per l’eventuale accesso in mobilità alla caccia nella Regione Puglia.
- b) Caccia in girata. L’azione di caccia si svolge in forma collettiva (gruppo) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di un solo ausiliario abilitato tramite prove E.N.C.I. (limiere) con relativo conduttore abilitato, anch’esso armato. Il cane limiere deve essere condotto alla cinghia (lunga) e non può essere sciolto, se non nella parte finale dell’azione di girata (scovo), per garantire la sicurezza degli operatori e l’efficacia dell’azione.
Ciascun gruppo di girata è composto da: a) un conduttore di cane limiere responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra; b) da 4 a 20 cacciatori abilitati alla caccia collettiva (art.1 comma 2). Il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra i componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti. Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare all’azione di girata un massimo di 3 invitati, designati dal conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di cui all’articolo 1 comma 2.
- La caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) è praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica. Tale idoneità è acquisita previa partecipazione a specifici corsi di formazione e aggiornamento e superamento di apposito esame.
La figura del conduttore di cane limiere è abilitata mediante apposita prova d’esame, previa frequentazione di specifico corso.
I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia, previo autorizzazione della Regione.
- Possono essere iscritti nelle squadre/gruppi ed esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, solo i cacciatori in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, regolarmente iscritti al Registro Regionale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale e in possesso di regolare porto d’armi uso caccia.
- Le squadre saranno univocamente individuate mediante l’assegnazione di una denominazione, numero o codice
- Entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere comunicata all’ATC competente l’iscrizione della squadra di braccata e del gruppo di girata unitamente ai nominativi del suo responsabile e dei suoi sostituti (massimo 2); l’elenco dei componenti la squadra deve essere presentato entro il 31 maggio di ogni anno. L’ATC stabilisce la quota economica annuale per squadra.
- Il Comitato di Gestione dell’ATC competente, su proposta della Commissione tecnica, suddivide, in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria, il distretto in “zone” di caccia da assegnare ai gruppi di girata o alle squadre di battuta o braccata per la durata di almeno una stagione venatoria. L’ATC comunica all’Amministrazione Regionale le perimetrazioni geografiche delle zone ed aree di caccia assegnate alle squadre di braccata, in formato digitale, e le loro eventuali modifiche prima di ogni stagione venatoria.
- Per assicurare idonei interventi gestionali con particolare riferimento alla prevenzione e minimizzazione dei danni all’agricoltura, ai gruppi di girata o alle squadre possono essere attribuite una o più zone di caccia ove esercitare la propria attività.
- Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in forma collettiva sono definiti dal Calendario venatorio regionale
Art. 2 Caccia al cinghiale in battuta o braccata
- Il Comitato di Gestione dell’ATC, su proposta della Commissione tecnica, sottopone annualmente all’approvazione della Regione il numero e la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale in battuta o braccata che desiderano operare nel territorio di competenza e che ne fanno richiesta (art 1 comma 4).
- Il numero delle squadre è definito dalla Regione in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano faunistico-venatorio regionale.
- Ciascuna squadra può esercitare l’attività venatoria in un solo ATC, e nell’ambito di questo in un solo distretto di gestione degli ungulati.
- Nelle zone di caccia assegnate alle squadre, qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria.
- Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra è autorizzata per ciascuna battuta dal titolare della concessione o da un suo delegato che svolge anche la funzione di caposquadra.
- Le modalità di esercizio dell’attività di caccia con il metodo della battuta o braccata sono disciplinate nell’allegato tecnico al presente regolamento.
Art. 3 Caccia al cinghiale con metodo della girata
- Il Comitato di Gestione dell’ATC, su proposta della Commissione tecnica, sottopone annualmente all’approvazione della Regione il numero e la composizione dei gruppi di girata che ne fanno richiesta (art 1 comma 4). Tale domanda deve indicare, oltre al nominativo del conduttore di limiere responsabile del gruppo, quello dei suoi sostituti (due) e quello dei componenti il gruppo, distinguendo i soggetti eventualmente in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di conduttore (abilitazione e cane abilitato).
- Nelle Aziende faunistico-venatorie il gruppo di girata è autorizzato, per ciascuna azione di caccia, dal titolare della concessione.
- Le modalità di esercizio dell’attività di caccia con il metodo della girata sono disciplinate nell’allegato tecnico al presente regolamento.
Art. 4 Armi e strumenti per il prelievo del cinghiale in forma collettiva
- Per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) sono utilizzabili armi da fuoco a canna rigata o canna liscia a caricamento singolo manuale o semiautomatico nei calibri previsti dall’art. 13 LN 157/92 e s.m.i.. E’ altresì ammesso l’uso di fucili a 2 o 3 canne. Le armi possono essere dotate di strumenti di puntamento.
- Il calibro minimo nel caso di utilizzo di armi a canna rigata è pari a 6,5 mm; il calibro minimo nel caso di utilizzo di armi a canna liscia è pari al 20.
- Durante la caccia al cinghiale, in braccata o in girata, non è consentito avere al seguito munizioni spezzate.
Art. 5 Segnalazione delle zone di caccia
- Almeno 24 ore prima della braccata/girata, le zone di caccia, a cura del caposquadra, dovranno essere delimitate con una apposita segnaletica ubicate sulle principali viabilità di accesso alle stesse zone. La segnaletica dovrà avere una dimensione minima del formato A4 (21 x 29,7) riportante con colori vivaci la denominazione, numero o codice della squadra e la scritta “ATTENZIONE Battuta/Girata al cinghiale in corso”.
Art. 6 Controllo sanitario dei capi abbattuti
- I capi abbattuti dovranno essere sottoposti a controllo sanitario al fine di accertare la presenza di eventuali patologie. I Servizi veterinari, salvo diversa indicazione, dovranno accertare almeno la presenza della patologia denominata “trichinosi”.
- I risultati degli accertamenti operati saranno comunicati agli A. T. C. o agli Istituti Faunistici pubblici e privati.
- Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire in ogni caso nel rispetto della vigente normativa in materia sanitaria.
- Il costo dello smaltimento dei rifiuti (visceri e residui della scuoiatura ecc.) rivenienti dalla attività di caccia sono a carico di ogni singola squadra.
Art. 7 Resoconto attività di caccia
- A conclusione della stagione venatoria, le attività di caccia di cui al presente regolamento dovranno essere oggetto di specifico resoconto-diario e dovrà contenere: una descrizione generale delle operazioni di caccia, il numero dei capi abbattuti, il numero dei capi feriti recuperati, copia originale dei risultati dei controlli sanitari, copia delle fatturazioni o autocertificazione dello smaltimento dei rifiuti.
- Il resoconto-diario dovrà essere sottoscritto dal caposquadra e consegnato all’ATC di competenza e dovrà riguardare lo svolgimento della battuta, con l’indicazione dei capi abbattuti nonchè la segnalazione di eventuali incidenti e/o danni a beni e cose di proprietà di terzi. Detti danni saranno a carico delle squadre.
Nel caso in cui detti resoconti omettano la segnalazione di danni a beni e cose di terzi, i componenti le squadre, per l’annata successiva, non saranno ammessi alla composizione di nuove squadre.
- Gli ATC, a loro volta, provvederanno alla comunicazione alla Regione di un resoconto complessivo di tutte le squadre, in uno alla segnalazione di eventuali eventi di particolare rilevanza.

Schema di Regolamento Regionale “Regolamento per la caccia in Battuta alla Volpe (Vulpes vulpes)”
Art. 1
Il presente Regolamento è adottato in ottemperanza delle disposizioni di cui alla L.R. n. 27/98 art. 42, comma 2.
Esso ha validità sui territori di caccia programmata degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nelle Aziende Faunistico-Venatorie regionali.
Art. 2
I Comitati di Gestione degli ATC pugliesi, nell’ambito dei compiti rivenienti dall’art. 5 del Regolamento regionale (R.R.) n. 3/99 e s.m.i., provvedono, avvalendosi dei propri gruppi di lavoro e/o di esperto/i faunistico/i, ad effettuare annualmente:
- le attività di ricognizione di consistenza della specie “Volpe” presente sul territorio di propria competenza;
- la individuazione di macroaree comprendenti i territori comunali o intercomunali interessati alle battute, denominati “Settori”;
- la redazione di un piano di prelievo, con l’indicazione del numero massimo di capi prelevabili per ogni singolo “Settore” durante l’intera stagione venatoria, specificando il numero massimo di battute annuali autorizzabili con relativo numero totale di capi abbattibili;
- l’invio annuale di dettagliata relazione alla Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali riguardante quanto di cui ai predetti punti a), b) e c).
Le Aziende Faunistico-Venatorie, qualora interessate allo svolgimento di “caccia in battuta alla volpe”, dovranno adempiere ai medesimi compiti attribuiti agli ATC.
Art. 3
Sulla base di quanto previsto all’art. 2, sui territori (Settori) di ogni ATC pugliese è consentita, per il periodo 01 ottobre – 31 gennaio ed entro i termini previsti nel vigente Calendario Venatorio regionale, la caccia in battuta alla volpe con l’ausilio di cane da seguita e da tana.
Lo svolgimento delle battute sarà possibile nelle giornate di mercoledì e domenica, previo parere/nulla-osta motivato dell’ATC competente per territorio e relativa autorizzazione della Regione Puglia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente Regolamento. Sarà possibile consentire la battuta di più squadre nel medesimo “Settore” (macroarea) ma, comunque, in zone diverse.
Art. 4
Alla battuta potranno partecipare i cacciatori regolarmente iscritti all’ATC e muniti di tesserino venatorio regionale, costituiti in squadra con numero minimo di cinque e un numero massimo di quindici cacciatori, ivi compresi battitori e canai.
Ogni squadra è rappresentata da un capo e un vicecapo squadra, responsabili della organizzazione della battuta e del comportamento di ciascuno dei componenti la battuta.
Art. 5
La richiesta di autorizzazione alla “battuta” dovrà essere presentata dal capo squadra, in un periodo compreso tra venti e trenta giorni prima della data prescelta, alla Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, per il tramite dell’ATC territorialmente competente, indicando:
- cognome e nome di ciascun partecipante alla battuta;
- numero porto d’armi e numero tesserino venatorio regionale di ciascun partecipante alla battuta;
- eventuale numero cacciatori extraprovinciali, muniti di autorizzazione di accesso all’ATC;
- data, località e “Settore” di svolgimento della battuta nonché luogo e ora di raduno dei componenti partecipanti alla battuta;
- individuazione cartografica del “Settore” prescelto per lo svolgimento della battuta;
L’ATC entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla “battuta”, avrà cura di trasmettere alla Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, il proprio parere/nulla-osta motivato.
Il parere/nulla-osta dovrà riportare:
- le motivazioni in ordine alle caratteristiche faunistico-venatorie del “Settore” prescelto;
- il numero totale di capi abbattibili;
- le misure di sicurezza da adottare nel corso della battuta.
L’autorizzazione non potrà consentire più di una battuta al giorno.
Nel caso in cui dovessero essere presentate più richieste per il medesimo “Settore” l’ATC provvederà al rilascio del relativo nulla-osta in base all’ordine di arrivo delle richieste.
Ove dovessero arrivare più volte richieste da squadre diverse, per il medesimo “Settore”, l’ATC dovrà disporre il rilascio del nulla-osta a rotazione fra le squadre richiedenti.
Per sopraggiunti e non preventivabili impedimenti il preposto Servizio regionale, anche su indicazioni del competente ATC, potrà in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione rilasciata o sospendere la battuta in corso.
Qualora la battuta sarà effettuata sul territorio di Azienda Faunistico-Venatoria alla domanda dovrà essere allegata anche l’autorizzazione del Concessionario della stessa.
Il capo squadra, obbligatoriamente e pena l’esclusione da ulteriori autorizzazioni, entro cinque giorni dovrà inviare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali regionale e al competente Comitato di Gestione ATC la relazione riguardante lo svolgimento della battuta con l’indicazione dei capi abbattuti nonché segnalare eventuali incidenti e/o danni a beni e cose di proprietà di terzi.
La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, se necessario, provvederà a dare indicazione circa ulteriori adempimenti, anche di carattere sanitario.
Art. 6
La battuta potrà essere effettuata, durante tutto il periodo di prelievo previsto nel vigente Calendario Venatorio regionale, dalle ore 07,00 e non oltre le ore 15,00 della giornata autorizzata.
Durante la battuta è assolutamente vietato l’abbattimento di altre specie di fauna.
Nel caso in cui gli organi preposti alla vigilanza dovessero accertare infrazioni provvederanno immediatamente, a sospendere la battuta e a redigere verbale di contravvenzione nei confronti di chi si è reso responsabile della violazione.
Al trasgressore, oltre all’applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, verrà inibita, per almeno un anno, la partecipazione ad altre battute.
I battitori e i conducenti la canizza non potranno essere armati. E’ consentito, altresì, l’uso di radio ricetrasmittenti autorizzate.
Durante lo svolgimento della battuta alla volpe i partecipanti dovranno detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a piombo spezzato con dimensioni dei pallini non superiore a quella della munizione “zero” (mm. 3,9).
E’ vietata la detenzione e l’utilizzo di armi a canna rigata durante la battuta.
Art. 7
Ai fini della sicurezza è fatto obbligo ai partecipanti alla battuta di indossare, durante lo svolgimento della stessa, giacche o gilet con colori ad alta visibilità.
Eventuali danni arrecati alle colture durante le battute saranno a totale carico dei componenti la squadra resisi responsabili.
In caso di presenza di gruppi di persone o animali al pascolo sui territori ove si svolge la battuta il capo squadra dovrà sospendere la stessa sino a quando gli stessi si siano allontanati a distanza di sicurezza.
Art. 8
Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente Regolamento saranno perseguito ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. n. 27/98 e R.R. n. 3/99 e ss.mm.ii..
Ogni partecipante alla battuta deve essere munito di fotocopia della relativa autorizzazione regionale, che dovrà essere esibita su richiesta del personale addetto alla vigilanza.
Art. 9
Il presente Regolamento dovrà essere pubblicato sul sito di ogni ATC pugliese.
Per quanto non previsto nel presente R.R. si rimanda alle norme della L.R. n. 27/98 e del vigente Calendario Venatorio regionale.