In data 23 luglio, nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a questo Ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di un 49enne, presunto responsabile del reato di maltrattamenti e stalking commessi nei confronti della sua ex compagna (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa). La misura è stata eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Bari Centro in data 24 luglio 2026. In estrema sintesi, e nel rispetto del segreto investigativo, l’ipotesi posta a fondamento del provvedimento riguarda la commissione dei suddetti delitti, consistenti in una serie di maltrattamenti sia verbali che fisici, durati circa 3 anni, messi in atto durante la convivenza con la donna e commessi anche alla presenza del figlio minore, nonché vari appostamenti compiuti presso la sua abitazione dopo il termine della relazione sentimentale. L’uomo nei cui confronti è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Avvertenza sulla presunzione di innocenza:
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria, la misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità. Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall’art, 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 1 15-bis c.p.p, e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti. Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell’ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell’accertamento definitivo della responsabilità: solo quest’ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza. Si rammenta, ai sensi dell’art. 114 c.p.p. e dell’art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l’impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà. Le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la diffusione delle descritte informazioni possono essere ravvisate, tra l’altro, in funzione: Avvertenza sull’interesse pubblico:
– dell’interesse dell’opinione pubblica ad essere informata di atti di indagine di rilievo;
– dell’interesse dei mezzi di informazione ad acquisire legittimamente notizie idonee a consentire l’esercizio del diritto costituzionale di informazione, in ragione delle qualità dei soggetti coinvolti o della rilevanza dei fatti;
– dell’interesse di evitare la diffusione di notizie errate, fuorvianti o nocive fornendo, al contrario, informazioni puntuali e tempestive.
Fonte: Comunicato stampa dell’Arma dei Carabinieri.
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